La gestione delle responsabilità sanitarie è un aspetto fondamentale nell’organizzazione di cliniche, poliambulatori, strutture odontoiatriche e centri sociosanitari. Tra gli adempimenti che richiedono particolare attenzione troviamo il Comitato Valutazione Sinistri (CVS), un organismo previsto dalla normativa per supportare le strutture sanitarie nell’analisi e nella gestione delle richieste di risarcimento.
Con il Decreto Ministeriale 232/2023, attuativo della Legge Gelli Bianco, sono state definite importanti disposizioni riguardanti le coperture assicurative, la gestione del rischio e l’organizzazione delle procedure relative ai sinistri sanitari. Il decreto è entrato in vigore il 16 marzo 2024 e ha previsto un periodo di adeguamento di 24 mesi, terminato il 16 marzo 2026, rendendo particolarmente importante la verifica degli adempimenti organizzativi.
Per i responsabili delle strutture sanitarie, comprendere cosa prevede questa normativa significa conoscere le responsabilità dell’organizzazione, individuare le competenze necessarie e adottare procedure adeguate alla gestione delle eventuali richieste risarcitorie.
In questa guida, AS consulting, società di consulenza con sede a Cartura, in provincia di Padova, approfondisce il funzionamento del CVS, spiegando quali strutture sono coinvolte, come può essere organizzato e perché rappresenta un elemento importante nella gestione delle responsabilità sanitarie.
Cosa È Il Comitato Valutazione Sinistri E A Cosa Serve?
Il Comitato Valutazione Sinistri, conosciuto attraverso l’acronimo CVS, è un organismo che supporta le strutture sanitarie nella valutazione delle richieste di risarcimento derivanti da presunti danni verificatisi durante l’erogazione delle prestazioni sanitarie. La sua funzione principale consiste nel favorire un’analisi organizzata delle circostanze che hanno portato alla contestazione, considerando gli aspetti clinici, medico-legali, giuridici e assicurativi.
Quando un paziente ritiene di aver subito un danno durante un trattamento, può presentare una richiesta di risarcimento alla struttura o ai professionisti coinvolti. Una situazione di questo tipo richiede un’attenta ricostruzione dei fatti, perché la presenza di una complicanza non significa necessariamente che sia stato commesso un errore professionale.
Il CVS contribuisce a esaminare la documentazione disponibile, verificare gli elementi rilevanti e individuare gli aspetti che devono essere approfonditi. L’obiettivo è consentire alla struttura sanitaria di affrontare le richieste risarcitorie attraverso valutazioni tecniche e procedure definite, evitando decisioni improvvisate oppure basate su informazioni incomplete.
Per comprendere il ruolo del Comitato, possiamo immaginare un poliambulatorio nel quale un paziente presenti una contestazione dopo una procedura sanitaria. La direzione deve innanzitutto ricostruire il percorso assistenziale, verificare quali professionisti siano intervenuti e raccogliere la documentazione necessaria. Il CVS può supportare questa attività attraverso il coinvolgimento delle competenze professionali appropriate, contribuendo alla valutazione degli elementi clinici e giuridici.
Le principali attività che possono rientrare nel funzionamento del Comitato comprendono:
- L’esame delle richieste di risarcimento ricevute dalla struttura.
- La valutazione della documentazione sanitaria disponibile.
- L’analisi delle circostanze cliniche e organizzative.
- Il supporto alla valutazione medico-legale del danno.
- L’esame degli aspetti giuridici e assicurativi.
- La formulazione di valutazioni utili alla gestione del sinistro.
È importante comprendere che il Comitato non sostituisce automaticamente la direzione sanitaria, l’assicuratore o le altre figure responsabili delle decisioni. Il suo ruolo e le sue funzioni devono essere definiti attraverso un apposito regolamento o atto organizzativo, come previsto dal decreto.
Il CVS rappresenta quindi uno strumento di supporto alla gestione delle responsabilità sanitarie. La sua utilità non riguarda soltanto l’analisi delle contestazioni già ricevute, ma anche la possibilità di individuare criticità organizzative che meritano ulteriori approfondimenti nell’ambito della gestione del rischio.
Perché Il Comitato Valutazione Sinistri È Obbligatorio Per Le Strutture Sanitarie?
Il riferimento normativo principale per il comitato valutazione sinistri è il Decreto Ministeriale 15 dicembre 2023, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2024. Il provvedimento disciplina i requisiti minimi delle coperture assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, oltre alle condizioni delle misure alternative di assunzione del rischio.
In particolare, l’articolo 15, comma 2, stabilisce che la struttura sanitaria gestisce il sinistro avvalendosi di un apposito Comitato Valutazione Sinistri, proprio oppure in convenzione, dopo averne individuato il ruolo e le funzioni attraverso un regolamento o un atto organizzativo.
La disposizione comprende espressamente sia le strutture che trattengono interamente o parzialmente il rischio, sia quelle che dispongono di una copertura assicurativa. Questo è un elemento particolarmente importante, perché la presenza di una polizza non costituisce, di per sé, un’esclusione dalla previsione normativa relativa al CVS.
Per comprendere il significato della disposizione, è utile distinguere alcune situazioni. Una struttura può trasferire il rischio a una compagnia assicurativa attraverso una polizza oppure adottare, nei casi e alle condizioni previste dalla legge, misure analoghe che comportano l’assunzione diretta di determinate responsabilità economiche. In entrambi i casi, il decreto attribuisce importanza a una gestione organizzata delle richieste risarcitorie.
Il riferimento normativo non riguarda esclusivamente i grandi ospedali. Anche le strutture sanitarie private devono verificare la propria posizione rispetto agli obblighi applicabili, considerando la configurazione giuridica dell’attività e le prestazioni effettivamente erogate.
Possono quindi essere interessate differenti realtà sanitarie, tra cui:
- Cliniche e case di cura private.
- Poliambulatori e centri medici.
- Strutture odontoiatriche organizzate.
- Centri diagnostici.
- Strutture sociosanitarie.
- Altre organizzazioni che erogano prestazioni sanitarie.
È necessario, tuttavia, evitare di assimilare automaticamente qualsiasi studio professionale individuale a una struttura sanitaria organizzata. L’individuazione degli obblighi deve tenere conto della natura giuridica dell’attività, dell’organizzazione e delle disposizioni applicabili al caso concreto.
Un ulteriore elemento importante riguarda le tempistiche. L’articolo 18 del decreto ha previsto un periodo di 24 mesi per l’adeguamento delle misure organizzative e finanziarie del Titolo III, con termine al 16 marzo 2026. Non si tratta quindi della data di entrata in vigore del decreto, avvenuta due anni prima, ma della scadenza del periodo transitorio previsto per gli adeguamenti.
Per le strutture sanitarie, la verifica dell’organizzazione del CVS deve essere affrontata come parte della conformità normativa complessiva, valutando sia la presenza del Comitato sia la corretta definizione delle sue funzioni.
Come Funziona Il Comitato Valutazione Sinistri Nella Gestione Di Una Richiesta Di Risarcimento?
Il funzionamento del CVS si sviluppa attraverso un processo di analisi che può coinvolgere diversi professionisti e uffici della struttura sanitaria. La gestione di un sinistro richiede infatti una ricostruzione accurata delle circostanze, dalla ricezione della richiesta risarcitoria fino alla valutazione degli eventuali profili di responsabilità.
Il primo passaggio riguarda generalmente la ricezione e la registrazione della contestazione. Quando un paziente presenta una richiesta di risarcimento, la struttura deve verificare quali informazioni siano disponibili, individuare la prestazione interessata e attivare le procedure previste dalla propria organizzazione e dagli accordi assicurativi.
Successivamente, viene raccolta la documentazione utile alla ricostruzione dei fatti. Possono essere necessari cartelle cliniche, referti, esami diagnostici, consensi informati, annotazioni relative alle prestazioni e altri documenti pertinenti. Questa attività deve essere svolta rispettando le disposizioni sulla protezione dei dati personali e le regole applicabili alla conservazione delle informazioni sanitarie.
Una volta raccolti gli elementi necessari, il Comitato può procedere all’analisi del caso attraverso le competenze disponibili.
La valutazione non consiste semplicemente nello stabilire se una richiesta debba essere accettata o respinta. Occorre esaminare diversi aspetti, tra cui la condotta professionale, la documentazione sanitaria, l’eventuale presenza di un danno e il possibile rapporto causale tra l’attività svolta e le conseguenze lamentate.
Per esempio, se un paziente contesta una complicanza verificatasi dopo un intervento ambulatoriale, il Comitato può contribuire a verificare se la situazione rientri tra i rischi conosciuti della procedura oppure se emergano elementi che richiedano ulteriori accertamenti.
Un possibile processo organizzativo può comprendere cinque fasi:
- Ricezione della richiesta: identificazione del sinistro e registrazione della documentazione iniziale.
- Istruttoria: raccolta delle informazioni cliniche, amministrative e contrattuali.
- Valutazione tecnica: analisi medico-legale, clinica e giuridica della contestazione.
- Esame delle possibili conseguenze: valutazione degli elementi utili alla gestione assicurativa ed economica.
- Definizione delle attività successive: trasmissione delle valutazioni ai soggetti competenti per le decisioni previste.
Questa sequenza rappresenta un esempio di organizzazione operativa e non uno schema procedurale unico imposto dal decreto. Le modalità concrete devono essere definite in relazione alla struttura, alle responsabilità interne e agli eventuali accordi con l’assicuratore.
Quando una parte del rischio è trattenuta dalla struttura oppure è prevista una franchigia, l’articolo 15 disciplina anche la necessità di appositi protocolli di gestione tra struttura e assicuratore nei casi contemplati dalla norma.
Il CVS deve quindi operare all’interno di un sistema organizzativo coerente, nel quale le informazioni siano raccolte correttamente e ogni soggetto conosca il proprio ruolo. Una gestione documentata e coordinata permette di affrontare le contestazioni con maggiore consapevolezza e di evitare che informazioni importanti vengano trascurate.
Come Deve Essere Composto Il Comitato Valutazione Sinistri?
Uno degli aspetti più importanti nell’organizzazione del CVS riguarda l’individuazione delle competenze necessarie per esaminare correttamente le richieste risarcitorie.
L’articolo 15 del D.M. 232/2023 prevede il Comitato Valutazione Sinistri, mentre l’articolo 16 disciplina la funzione di valutazione dei sinistri e identifica le competenze minime obbligatorie, interne o esterne, che la struttura deve assicurare.
La distinzione è importante: il decreto individua espressamente le competenze necessarie alla funzione di valutazione, ma non stabilisce in maniera dettagliata un unico modello organizzativo del Comitato valido per tutte le strutture.
Le competenze previste dall’articolo 16 sono quattro.
Medicina legale. La competenza medico-legale consente di analizzare gli aspetti sanitari delle richieste risarcitorie, valutando le circostanze cliniche, l’eventuale danno e gli elementi relativi al rapporto causale. Questa attività richiede conoscenze professionali appropriate e deve essere svolta sulla base della documentazione disponibile.
Perito o loss adjuster. Si tratta della competenza relativa alla valutazione e alla gestione tecnica del sinistro, con particolare attenzione agli aspetti necessari per comprenderne le conseguenze e supportarne la definizione. Il termine inglese loss adjuster viene utilizzato anche nel settore assicurativo per indicare figure coinvolte nell’analisi e nella valutazione dei danni.
Competenze giuridico-legali. Il decreto richiede la disponibilità di un avvocato oppure di un’altra figura professionale con competenze giuridico-legali dell’ufficio aziendale incaricato della gestione dei sinistri. Questa competenza consente di esaminare le questioni relative alla responsabilità sanitaria, ai rapporti contrattuali e alle procedure applicabili.
Gestione del rischio o risk management. La competenza relativa al rischio sanitario permette di considerare anche le circostanze organizzative che possono aver contribuito al verificarsi dell’evento. L’analisi può inoltre fornire elementi utili per individuare criticità e migliorare le procedure interne.
La presenza di queste competenze non significa necessariamente che ogni struttura debba assumere stabilmente quattro professionisti distinti. Il decreto ammette espressamente il ricorso a competenze interne o esterne, mentre la concreta distribuzione degli incarichi deve essere valutata sulla base dei requisiti professionali e dell’organizzazione adottata.
Per una struttura sanitaria di dimensioni contenute, la possibilità di ricorrere a professionisti esterni può rappresentare una soluzione organizzativa da esaminare. È comunque necessario definire chiaramente le responsabilità, le modalità di collaborazione e le procedure attraverso le quali vengono affrontati i sinistri.
Un errore da evitare consiste nell’individuare formalmente alcuni nominativi senza verificare che le competenze richieste siano effettivamente disponibili. La conformità organizzativa deve corrispondere a un sistema di valutazione concretamente operativo, non limitarsi alla predisposizione di un elenco di incaricati.
Si Può Istituire Un Comitato Valutazione Sinistri Esterno O In Convenzione?
La possibilità di organizzare il CVS attraverso una convenzione rappresenta uno degli aspetti più rilevanti del D.M. 232/2023, soprattutto per le strutture sanitarie che non dispongono internamente di tutte le competenze necessarie.
L’articolo 15, comma 2, prevede espressamente che il Comitato possa essere proprio oppure in convenzione. Questo significa che la struttura non è necessariamente tenuta a organizzare tutte le attività attraverso personale stabilmente presente al proprio interno, purché il modello adottato rispetti le disposizioni applicabili.
La scelta della soluzione organizzativa deve considerare diversi elementi, tra cui le dimensioni della struttura, il numero di professionisti coinvolti, la tipologia delle prestazioni e le modalità di gestione dei rischi assicurativi.
Una grande organizzazione sanitaria potrebbe disporre di uffici interni dedicati alla gestione del rischio e delle controversie, mentre un poliambulatorio di dimensioni più contenute potrebbe dover ricorrere a competenze professionali esterne. In entrambi i casi, l’obiettivo rimane quello di assicurare una gestione appropriata e documentata delle richieste risarcitorie.
È importante distinguere, però, tra ricorrere a un Comitato in convenzione e affidare genericamente la gestione dei sinistri a un consulente esterno. Le due situazioni non sono automaticamente equivalenti, perché la normativa richiede l’individuazione del ruolo e delle funzioni del CVS attraverso un apposito regolamento o atto organizzativo.
Quando si valuta un modello in convenzione, è opportuno chiarire alcuni aspetti fondamentali:
- Quali professionisti e competenze vengono messi a disposizione della struttura.
- Come avviene la ricezione e la trasmissione delle richieste risarcitorie.
- Chi si occupa della raccolta della documentazione sanitaria.
- Quali procedure vengono adottate per l’esame dei sinistri.
- Come vengono formalizzate e comunicate le valutazioni.
- Quali responsabilità rimangono in capo alla struttura sanitaria.
- Come vengono gestite la riservatezza e la protezione dei dati personali.
Una convenzione adeguatamente strutturata dovrebbe quindi permettere di comprendere non soltanto chi partecipa alle valutazioni, ma anche come vengono svolte le attività e quali documenti ne attestano il funzionamento.
Un ulteriore elemento da considerare riguarda il rapporto con la compagnia assicurativa. L’eventuale presenza di una copertura non elimina la necessità di verificare come debbano essere coordinate le attività previste dal CVS con gli obblighi contrattuali e le procedure di gestione del sinistro.
La soluzione in convenzione può essere valutata in funzione delle esigenze organizzative della struttura, ma richiede comunque un’attenta definizione degli incarichi e delle modalità operative. Non è quindi opportuno utilizzare modelli contrattuali generici senza verificare che siano coerenti con le disposizioni normative e con l’attività sanitaria concretamente svolta.
Cosa Prevede Il Decreto 232/2023 Per Il CVS E Quali Sono Le Scadenze?
Il D.M. 232/2023 rappresenta il principale riferimento normativo per l’organizzazione del Comitato Valutazione Sinistri. Il provvedimento dà attuazione a specifiche disposizioni della Legge 8 marzo 2017, n. 24, conosciuta come Legge Gelli Bianco, introducendo regole che riguardano le coperture assicurative, le misure analoghe e la gestione dei rischi connessi alle responsabilità sanitarie.
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2024 ed è entrato in vigore il 16 marzo 2024. Per gli adeguamenti previsti dalle disposizioni transitorie sono stati stabiliti termini specifici, tra cui quello di 24 mesi riguardante le misure organizzative e finanziarie del Titolo III.
Il termine del 16 marzo 2026 assume quindi particolare importanza per le strutture sanitarie, perché segna la conclusione del periodo transitorio previsto per l’adeguamento di tali misure.
È tuttavia necessario evitare un equivoco frequente: il CVS non è stato introdotto da una nuova legge entrata in vigore esclusivamente nel marzo 2026. La relativa disposizione era già contenuta nel decreto entrato in vigore nel 2024, mentre il termine successivo riguarda gli adeguamenti previsti dalla normativa.
Per comprendere gli obblighi collegati al Comitato, è utile considerare tre articoli del decreto.
L’articolo 15 disciplina i rapporti tra assicuratore e struttura nella gestione del sinistro e prevede il ricorso al CVS, proprio o in convenzione, con funzioni individuate attraverso un regolamento o atto organizzativo.
L’articolo 16 disciplina la funzione di valutazione dei sinistri, prevedendo le competenze minime necessarie per analizzare le richieste sotto il profilo medico-legale, clinico e giuridico.
L’articolo 17 riguarda la gestione del rischio assicurativo e prevede l’identificazione annuale dei principali rischi di responsabilità civile sanitaria ai quali la struttura è esposta, insieme alle azioni necessarie per ridurli.
Queste disposizioni devono essere considerate in maniera coordinata, perché la gestione del sinistro, l’individuazione delle competenze e l’analisi del rischio sono attività collegate tra loro.
Per una struttura sanitaria, quindi, l’adeguamento non dovrebbe limitarsi alla semplice individuazione di un Comitato. È opportuno verificare che siano stati definiti gli aspetti organizzativi necessari al suo funzionamento e che le procedure siano coerenti con le disposizioni applicabili.
Un altro elemento riguarda le coperture assicurative e le eventuali misure di assunzione diretta del rischio. Il decreto disciplina infatti anche i requisiti dei contratti e, nei casi previsti, gli strumenti di gestione economica delle responsabilità.
Il CVS deve essere inserito in un sistema di gestione normativa e assicurativa coerente, nel quale le responsabilità, le procedure e le competenze siano chiaramente individuate.
Per questa ragione, una verifica professionale degli adempimenti dovrebbe considerare il decreto nel suo complesso, evitando di esaminare il Comitato come un obbligo isolato e indipendente dall’organizzazione sanitaria.
Cosa Rischia Una Struttura Sanitaria Senza Il Comitato Valutazione Sinistri?
L’assenza del CVS rappresenta una situazione che deve essere esaminata con attenzione alla luce delle disposizioni del D.M. 232/2023. L’articolo 15 prevede infatti il ricorso al Comitato per la gestione dei sinistri, mentre l’articolo 18 ha stabilito il periodo di adeguamento delle misure organizzative e finanziarie previste dal Titolo III.
Non è corretto, tuttavia, affermare automaticamente che l’assenza del CVS comporti una specifica sanzione pecuniaria, perché l’articolo 15 non stabilisce direttamente un importo sanzionatorio per la mancata costituzione del Comitato.
Questo non significa che la disposizione possa essere trascurata. Il mancato adeguamento può determinare criticità rispetto agli obblighi organizzativi applicabili e rendere più complessa la gestione delle richieste risarcitorie.
Per comprendere le conseguenze pratiche, possiamo immaginare una struttura sanitaria che riceva una contestazione relativa a una prestazione eseguita alcuni mesi prima. Se non esistono procedure definite per raccogliere la documentazione, coinvolgere i professionisti competenti e coordinarsi con l’assicuratore, la gestione del caso potrebbe risultare disorganizzata.
Una simile situazione può comportare difficoltà nella ricostruzione degli eventi, ritardi nelle valutazioni e incertezze nella distribuzione delle responsabilità. Non significa che tali conseguenze si verifichino necessariamente, ma evidenzia l’importanza di predisporre un sistema organizzativo adeguato.
Tra le principali criticità che possono emergere rientrano:
- Mancanza di procedure definite per la gestione dei sinistri.
- Difficoltà nel coordinamento tra professionisti, direzione e assicuratore.
- Assenza di una chiara attribuzione delle responsabilità operative.
- Gestione disordinata della documentazione necessaria alle valutazioni.
- Difficoltà nell’individuazione delle competenze medico-legali e giuridiche.
- Inadeguata integrazione tra gestione dei sinistri e analisi del rischio.
Un ulteriore aspetto riguarda la possibile necessità di dimostrare quali misure organizzative siano state adottate. La presenza di un regolamento e di procedure effettivamente applicate contribuisce a documentare il funzionamento del sistema, mentre una semplice dichiarazione formale potrebbe non essere sufficiente a descrivere le attività realmente svolte.
È importante anche evitare soluzioni improvvisate, come predisporre documenti standardizzati senza aver verificato la struttura giuridica dell’attività oppure attribuire incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie.
L’eventuale mancato adeguamento e le sue conseguenze devono essere valutati considerando la normativa applicabile, la configurazione dell’organizzazione sanitaria e le circostanze concrete.
La gestione del CVS richiede quindi attenzione non soltanto per rispettare le disposizioni normative, ma anche per costruire un sistema organizzativo capace di affrontare responsabilmente le eventuali contestazioni.
Come Adeguare Una Struttura Sanitaria Agli Obblighi Del Comitato Valutazione Sinistri?
L’adeguamento agli obblighi relativi al Comitato Valutazione Sinistri richiede un percorso organizzativo che tenga conto delle caratteristiche della struttura sanitaria. Non esiste infatti un modello identico per ogni realtà, perché un centro diagnostico, un poliambulatorio e una clinica possono presentare differenti modalità operative e livelli di complessità.
Il primo passaggio consiste nell’analizzare la configurazione della struttura, individuando il soggetto responsabile dell’attività, le prestazioni erogate, i professionisti coinvolti e le modalità con cui vengono gestite le responsabilità sanitarie.
Questa analisi permette di comprendere quali disposizioni siano applicabili e quali procedure risultino necessarie per organizzare il CVS in maniera coerente con il funzionamento della struttura.
Successivamente, è opportuno verificare la situazione assicurativa. La presenza di una polizza, le eventuali franchigie e le misure di assunzione diretta del rischio possono influire sulle modalità con cui vengono gestite le richieste risarcitorie e sui rapporti con l’assicuratore.
Un ulteriore passaggio riguarda la scelta del modello organizzativo. La struttura deve valutare se istituire un Comitato proprio oppure ricorrere a una soluzione in convenzione, considerando la disponibilità delle competenze professionali necessarie e le modalità operative da adottare.
La definizione delle funzioni attraverso un regolamento o atto organizzativo rappresenta un elemento espressamente previsto dal decreto. Il documento deve essere coerente con il modello scelto e consentire di comprendere come il Comitato partecipa alla gestione dei sinistri.
Tra gli aspetti organizzativi da definire possono rientrare:
- Le modalità di attivazione del CVS.
- L’individuazione dei professionisti e delle competenze coinvolte.
- Le procedure per la raccolta della documentazione.
- Le modalità di svolgimento delle valutazioni.
- I rapporti con la direzione della struttura.
- Il coordinamento con le eventuali compagnie assicurative.
- La gestione e la conservazione della documentazione relativa ai sinistri.
È inoltre importante verificare che le procedure definite siano effettivamente conosciute e applicate dalle persone coinvolte. Un regolamento formalmente corretto, ma non utilizzato nell’attività quotidiana, rischia di non rispondere adeguatamente alle esigenze organizzative.
Per questa ragione, è sconsigliabile affrontare l’adeguamento attraverso modelli scaricati autonomamente da Internet e utilizzati senza una valutazione professionale. Le differenze tra le strutture sanitarie possono incidere sulle responsabilità e sulle modalità operative, rendendo necessario un esame della situazione concreta.
Una consulenza dedicata alla gestione degli adempimenti sanitari può contribuire a individuare gli aspetti da approfondire e a coordinare il coinvolgimento delle figure professionali competenti. L’obiettivo è costruire un’organizzazione documentata, proporzionata e coerente con le attività effettivamente svolte, evitando sia la mancanza di procedure sia l’introduzione di strumenti non adeguati alle caratteristiche della struttura.
Comitato Valutazione Sinistri: Perché È Importante Per Una Corretta Gestione Delle Strutture Sanitarie?
Il Comitato Valutazione Sinistri rappresenta un elemento importante nel sistema di gestione delle responsabilità sanitarie disciplinato dal D.M. 232/2023. La sua funzione è supportare le strutture nell’analisi delle richieste risarcitorie, attraverso competenze appropriate e procedure organizzative definite.
Come abbiamo approfondito, il decreto prevede il ricorso a un CVS proprio o in convenzione e richiede l’individuazione delle sue funzioni attraverso un regolamento o atto organizzativo. La normativa deve essere considerata insieme alle disposizioni riguardanti le coperture assicurative, la valutazione dei sinistri e la gestione del rischio sanitario, tenendo conto delle caratteristiche della singola struttura.
Il termine di adeguamento del 16 marzo 2026 rende particolarmente importante verificare che le misure organizzative previste siano state esaminate e, dove applicabili, correttamente adottate.
AS consulting, realtà di consulenza con sede a Cartura, in provincia di Padova, affianca le strutture sanitarie nella comprensione degli adempimenti normativi e nell’organizzazione delle verifiche documentali. Approfondire il tema del CVS attraverso il supporto di professionisti competenti consente di comprendere meglio gli obblighi applicabili alla propria attività e di affrontare la gestione delle responsabilità sanitarie attraverso un percorso consapevole, strutturato e attento alla conformità normativa.
